Diritto-dovere di visita del genitore non collocatario

Diritto di Famiglia – Inapplicabile la misura della coercizione indiretta ex art. 614bis c.p.c. al diritto-dovere di visita del genitore non collocatario – Cass. 6471 del 06/03/2020

Principio: Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614bis c.p.c. trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709ter c.p.c., una grave inadempienza, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata.

****************

La Cassazione con l’ordinanza in questione da risposta negativa all’applicazione della coercibilità indiretta ex art. 614bis c.p.c. in caso di mancato esercizio del diritto-dovere di visita da parte del genitore non collocatario, ciò in considerazione del peculiare carattere del diritto di famiglia come diritto le cui relazioni – attinenti all’interesse preminente del minore – trovano in esso sia il proprio fondamento sia il proprio limite.

L’ordinamento giuridico predispone gli strumenti in grado di garantire coattivamente la realizzazione dell’interesse del creditore nel caso di inadempimento da parte del debitore.

Nell’ambito dei rapporti famigliari tra genitori e figli, l’esercizio della responsabilità genitoriale risulta essere strumentale alla realizzazione degli interessi dei minori al mantenimento, all’educazione, istruzione ed assistenza morale.

Nell’ambito di detta strumentalità si colloca il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario che concorre con l’altro genitore alla realizzazione degli interessi del minore sopra citati. Questa posizione del genitore, secondo la Cassazione:

–          Dal lato attivo, cioè quale diritto, trova la tutela ex art. 709ter c.p.c. in caso di condotte del genitore collocatario volte ad impedire o anche a rendere solo più difficile l’esercizio del diritto di visita da parte dell’atro genitore non collocatario

–          Dal lato passivo, cioè quale dovere, resta invece fondato sulla spontanea osservanza dell’interessato non essendo esercitabile in via coattiva in caso di inosservanza. Per questa accezione tale dovere è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e deve, come tale, essere rimesso (nel suo esercizio) alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato per una discrezionalità che, pur non assoluta e rivolta alla tutela dell’interesse del minore, entro siffatto limite deve trovare ragione e termine ultimo di esercizio.

Ciò, quindi, escluderebbe trattarsi di un obbligo in senso stretto con la conseguente esclusione della sua coercibilità in caso di inadempimento, con il risultato della inapplicabilità dell’art. 614bis c.p.c.

Avv. Marelli Antonio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *