L’assemblea condominiale non può modificare – a maggioranza – i criteri di ripartizione delle spese – Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 31/07/2020 n. 16531

Per ciò che concerne le delibere condominiali, materia che interessa una vasta platea di soggetti, mi sento di segnalare una sentenza della Suprema Corte in tema di criteri di ripartizione delle spese e di validità delle delibere assembleari.

La Cassazione, con l’ordinanza 31/07/2020 n. 16531 ha affermato che sono affette da nullità (che può essere fatta valere anche dal condomino che abbia votato a favore in assemblea) le delibere con le quali la maggioranza stabilisca criteri di ripartizione delle spese che sono difformi da quanto stabilito dall’art. 1123 c.c. oppure da quanto previsto dal regolamento condominiale contrattuale.

Infatti, al fine di evitare la più grave delle invalidità (quella cioè della nullità), è necessario vengano assunte con il consenso unanime dei condomini qualora si vogliano modificare i criteri di ripartizione delle spese.

La vicenda che ha condotto a tale decisione parte da una pronuncia del Tribunale di Verona che rigettava la domanda proposta da una donna la quale chiedeva pronunciarsi declaratoria di invalidità di una delibera condominiale di approvazione di un consuntivo il quale veniva ripartito con criteri difformi dal regolamento e dalle tabelle millesimali.

La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado, per cui la condomina in questione proponeva ricorso per Cassazione

La Suprema Corte ha avuto così modo di ribadire che le delibere aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni con le quali si deroghi – anche “una tantum” – ai criteri legali, o a quelli del regolamento di natura contrattuale, sono da considerarsi nulle ove siano adottate senza il consenso unanime dei condomini.

Le conseguenze di tale pronuncia consistono sia nel fatto che l’invalidità della delibera può essere richiesta anche dal condomino che abbia votato a favore in assemblea, sia che l’impugnazione non rimane soggetta al termine di 30 giorni di cui all’art. 1137 c.c.

Il motivo di tale decisione è da individuarsi nella circostanza che una delibera di tal genere viene ad incidere sul diritto individuale del condomino, modificando il valore della singola proprietà, con la conseguenza che l’adozione di criteri diversi da quelli previsti dalla legge o dal regolamento condominiale contrattuale potranno essere modificati solamente con una convenzione alla quale aderiscano tutti i condomini, non potendo tale ipotesi rientrare tra le attribuzioni dell’assemblea condominiale operante a semplice maggioranza.

Avv. Marelli Antonio Domenico

Caratteri della condizione di intollerabilità della convivenza ai fini della separazione tra coniugi

Vorrei segnalare questa massima della Cassazione Civile che reputo interessante. In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo invece la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una delle parti – che sia verificabile in base a fatti obiettivi (come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale) – con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, in seguito  alla riforma introdotta dalla L. 151/75. Cass. Civ. Sez. I, n. 16698/2020

Il conferimento di una somma di denaro tra conviventi è considerata obbligazione naturale e -quindi non rimborsabile – se proporzionata alla capacità reddituale delle parti.

Così si è espressa infatti Cass. Civ. sez. VI n. 18721 del 01/07/2021 statuendo che, nell’ambito di una convivenza di fatto, il pagamento di una somma necessaria alla ristrutturazione dell’immobile adibito a casa familiare ma di proprietà dell’altro convivente, si configura come adempimento di un’obbligazione naturale, allorché la prestazione sia contenuta nei limiti di proporzionalità e di capacità reddituale di chi ha effettuato il pagamento. La Cassazione, quindi, ritenendo che si trattasse di un’obbligazione naturale ne ha stabilito la non rimborsabilità.

Secondo la Suprema Corte, non sarebbe possibile invocare l’ingiusto arricchimento di un soggetto a danno dell’altro, danno che invece sarebbe configurabile – in caso di convivenza – solo qualora le prestazioni a vantaggio di uno dei conviventi non rientrassero nel mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza oppure perché, pur rientrandovi, sarebbero sproporzionate rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti la famiglia di fatto.

L’importanza della sentenza in questione risiede nella conferma dell’orientamento della giurisprudenza della Cassazione secondo la quale nel menage familiare delle convivenze di fatto, si configura un dovere reciproco di assistenza e di contribuzione analogo a quello previsto dall’art. 143 c.c. per i rapporti tra coniugi, con la conseguenza che le prestazioni patrimoniali compiute nell’ambito della famiglia di fatto assumono per tanto i caratteri della doverosità.

Danno da illegittima segnalazione nella Centrale Rischi – Cass. Civ. Sez. III 3133/2020

Coloro che sono stati illegittimamente segnalati alla Centrale Rischi della Banca d’Italia ritengono – per ciò solo – di avere diritto ad un risarcimento del danno, quale ristoro per la patita lesione all’immagine e alla reputazione.

Tale tipo di interpretazione vorrebbe sostenere che il danno non patrimoniale sarebbe in re ipsa nella semplice circostanza della illegittimità della suddetta segnalazione.

Seppure vi siano delle Corti di merito che aderiscono a tale tipo di interpretazione, l’indirizzo prevalente della Corte di Cassazione va in direzione opposta. La Suprema Corte ha ribadito che la segnalazione alla Centrale Rischi – pur rientrando fra quelle attività pericolose ex art. 2050 c.c. – non darebbe luogo ad una sorta di responsabilità oggettiva della banca segnalante. Secondo il Supremo Collegio, infatti, è sempre necessario provvedere alla prova del danno in concreto patito per via della segnalazione illegittima, nonché del nesso eziologico che lo ricollega alla segnalazione in questione.

Le SS.UU. hanno avuto modo di sottolineare già nel lontano 2008 (Cass. SS. UU. 11/11/2008 n. 26972) che la tesi del danno in re ipsa svuoterebbe la funzione del risarcimento, il quale verrebbe concesso non in seguito all’effettivo accertamento del danno, bensì come pena privata per un comportamento lesivo. Al più, continuano le SSUU, potrebbe ammettersi che non il danno ma la sua prova potrebbe in un certo qual modo ritenersi in re ipsa per via delle agevolazioni derivanti dall’applicazione del meccanismo presuntivo.

Tale posizione è stata di nuovo, recentemente, ribadita dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3133/20020 pubblicata in data 10/02/2020 e richiamata nel titolo.

Avv. Antonio Domenico Marelli

Assegnazione della casa coniugale

In merito a tale questione va detto che finora la giurisprudenza puntava a consentire al coniuge più debole di continuare ad abitare la casa coniugale.

Oggi sembra che questo orientamento sia stato messo da parte dalla giurisprudenza in quanto sono sempre di più le pronunce in cui il coniuge non proprietario si vede negare o revocare il diritto di abitare la casa coniugale.

Come appare più coerente con il dato normativo (art. 337 sexies c.c.) oggi si torna ad avere riguardo al superiore interesse dei figli minori (o maggiorenni non indipendenti) a continuare a vivere nel medesimo ambiente.

In tal caso, il diritto dei figli di vedere tutelato il loro equilibrio e il diritto di continuare a vivere nel medesimo ambiente, non risulta essere subordinato alla pura e semplice comparazione delle condizioni reddituali e/o patrimoniali.

Così può capitare che, pur essendo il figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente, il genitore collocatario possa perdere il diritto di abitare l’immobile qualora il figlio decida di trasferirsi in altra città per motivi di studio o di lavoro.

In ogni caso la eventuale assegnazione della casa viene meno se il coniuge non ci viva stabilmente, intraprenda una nuova relazione more uxorio oppure contragga nuovo matrimonio.

Ipotesi particolare: Cosa succede se il coniuge proprietario vende – per soddisfare le proprie necessità – ad un terzo l’immobile abitato dall’altro coniuge collocatario dei figli?

Secondo la Cassazione non succede nulla purchè nell’atto di trasferimento venga rispettata la clausola di rispetto della preesistente detenzione qualificata. In ogni caso la Cassazione, addirittura a Sezioni Unite (sent. 11096 del 2002) ha chiarito che il provvedimento di attribuzione del diritto di abitare l’immobile avendo – per sua natura – data certa, rimane opponibile al terzo acquirente.

Avv. Marelli Antonio Domenico

Studio Legale Marelli – Cinisello Balsamo

Diritto di Famiglia – Rischia di perdere l’affidamento dei figli il genitore non collocatario che passa poco tempo con gli stessi, lasciandoli dai nonni – Cass. 1191 del 21/01/2020

Principio: Il genitore non collocatario che trascorre poco tempo con i figli lasciandoli prevalentemente con i nonni, rischia di perdere l’affidamento.

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La sentenza in questione emessa dalla Corte di Cassazione in data 21.01.2020 n. 1191, nel rigettare tutti i 31 motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente, ha rigettato altresì quello mediante il quale il ricorrente stesso chiedeva la riforma della sentenza della Corte d’Appello di Milano con cui veniva disposta la perdita – da parte del padre – dell’affidamento delle figlie minori.

La sentenza in questione, relativamente al punto de quo, afferma che la corte di merito – muovendo dagli esiti delle relazioni dell’ente affidatario (Servizi Sociali) dà conto della circostanza che il padre trascorre poco tempo con le figlie, che lascia con i propri genitori allontanandosi dalla loro casa, presso cui egli continua a portare le figlie, per tutto il giorno e tornando solo alla sera.

Interessante appare quindi la motivazione della CdA di Milano – poi confermata dalla S.C. – che lega l’affidamento dei figli al tempo che si trascorre con loro.

Avv. Antonio Domenico Marelli

Diritto-dovere di visita del genitore non collocatario

Diritto di Famiglia – Inapplicabile la misura della coercizione indiretta ex art. 614bis c.p.c. al diritto-dovere di visita del genitore non collocatario – Cass. 6471 del 06/03/2020

Principio: Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614bis c.p.c. trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709ter c.p.c., una grave inadempienza, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata.

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La Cassazione con l’ordinanza in questione da risposta negativa all’applicazione della coercibilità indiretta ex art. 614bis c.p.c. in caso di mancato esercizio del diritto-dovere di visita da parte del genitore non collocatario, ciò in considerazione del peculiare carattere del diritto di famiglia come diritto le cui relazioni – attinenti all’interesse preminente del minore – trovano in esso sia il proprio fondamento sia il proprio limite.

L’ordinamento giuridico predispone gli strumenti in grado di garantire coattivamente la realizzazione dell’interesse del creditore nel caso di inadempimento da parte del debitore.

Nell’ambito dei rapporti famigliari tra genitori e figli, l’esercizio della responsabilità genitoriale risulta essere strumentale alla realizzazione degli interessi dei minori al mantenimento, all’educazione, istruzione ed assistenza morale.

Nell’ambito di detta strumentalità si colloca il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario che concorre con l’altro genitore alla realizzazione degli interessi del minore sopra citati. Questa posizione del genitore, secondo la Cassazione:

–          Dal lato attivo, cioè quale diritto, trova la tutela ex art. 709ter c.p.c. in caso di condotte del genitore collocatario volte ad impedire o anche a rendere solo più difficile l’esercizio del diritto di visita da parte dell’atro genitore non collocatario

–          Dal lato passivo, cioè quale dovere, resta invece fondato sulla spontanea osservanza dell’interessato non essendo esercitabile in via coattiva in caso di inosservanza. Per questa accezione tale dovere è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e deve, come tale, essere rimesso (nel suo esercizio) alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato per una discrezionalità che, pur non assoluta e rivolta alla tutela dell’interesse del minore, entro siffatto limite deve trovare ragione e termine ultimo di esercizio.

Ciò, quindi, escluderebbe trattarsi di un obbligo in senso stretto con la conseguente esclusione della sua coercibilità in caso di inadempimento, con il risultato della inapplicabilità dell’art. 614bis c.p.c.

Avv. Marelli Antonio

FONDO PATRIMONIALE Il figlio può opporsi anche se maggiorenne

Spesso i clienti si presentano in studio chiedendo lumi circa la possibilità di creare un fondo patrimoniale. Va subito precisato che la normativa in materia è piuttosto scarna e presenta lacune che sono state evidenziate anche dalla C. Cass. con l’ordinanza n. 22069 del 04/09/2019.

Con questa pronuncia la Suprema Corte, interpretando le scarse norme in materia, ha stabilito che anche i figli maggiorenni possono opporsi agli atti di straordinaria amministrazione che riguardano il fondo patrimoniale.

IL CASO – Una coppia istituisce un fondo patrimoniale facendovi confluire due immobili. Il figlio, beneficiario, nel frattempo diventa maggiorenne. Successivamente alla maggiore età del figlio, i genitori cercano di contrarre mutuo ipotecando i beni facenti parte del fondo. Il figlio maggiorenne si oppone alla concessione della suddetta garanzia.

La Cassazione ha dato ragione al figlio ritenendo sussistente (contrariamente a quanto sostenuto dall’istituto di credito) l’interesse ad agire e la legittimazione di quest’ultimo. Infatti secondo la S.C., “i figli, quali beneficiari del fondo patrimoniale, sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l’ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo”.

Quindi, secondo la Cassazione, le norme del codice civile a tutela dei beneficiari del fondo patrimoniale, possono andare oltre alle esigenze primarie della famiglia potendo estendersi anche ai bisogni di sviluppo della famiglia stessa, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa.

Ciò, del resto, risulta anche conforme all’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, obbligo che – come noto – per la S.C. non cessa al compimento della maggiore età ma al raggiungimento dell’autosufficienza economica.

Per cui, nel caso di specie, il ragazzo è stato ammesso quale parte nel giudizio contro la banca per la dichiarazione di nullità dell’ipoteca sui beni facenti parte del fondo patrimoniale.

Avv. Marelli Antonio D.

Condominio: quando l’assegnazione del posto auto è irregolare

In materia condominiale, la delibera mediante la quale l’assemblea stabilisca l’assegnazione – in via esclusiva e per un tempo indefinito – di posti auto all’interno dell’area condominiale comune, costituisce innovazione ai sensi dell’art. 1120 c. 2° c.c.

Pertanto, determinando una limitazione dell’uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune, ne consegue l’invalidità della relativa delibera.

Cass.Civ., Sez. II, Sent. n. 11034 del 27.05.2016

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